Art. 20.
(Impiego delle DO e delle IGT).

      1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento, le DO e le IGT non possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei decreti medesimi.
      2. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1 è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che recano la DO o la IGT in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.
      3. Non si considera impiego di DO, ai fini di cui alla presente legge, l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengono in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini a DOCG, a DOC e a IGT o possono creare confusione con essi, è fatto obbligo che i caratteri

 

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usati per indicarli non superino i 3 millimetri di altezza per 2 di larghezza e in ogni caso non siano superiori a un quarto, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o della ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore.
      4. Il riconoscimento di una DO o di una IGT esclude la possibilità di impiegare i nomi geografici utilizzati per designare marchi, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa comunitaria, e comporta l'obbligo per i nomi propri aziendali di minimizzare i caratteri ai sensi di quanto previsto al comma 3.
      5. L'uso, effettuato con qualunque modalità, su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una indicazione di vitigno o geografica per i vini a DOCG, a DOC e a IGT costituisce dichiarazione di conformità del vino alla denominazione e all'indicazione usata.
      6. Fatto salvo il disposto dell'articolo 2, comma 2, in caso di DO o di IGT omonime, il riconoscimento può essere accordato a ciascuna di esse. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ne determina le condizioni pratiche introducendo idonei elementi di differenziazione.